Art. 3.
(Titolo  di  studio  per  l'accesso  alle  scuole  per  infermiere ed
  infermieri generici).

  A  partire  dall'entrata  in  vigore  della presente legge, ai fini
dell'ammissione  alle scuole per infermiere ed infermieri generici di
cui  alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti devono essere
in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Sono
esentati  dal  possesso  di  tale  titolo, fino all'inizio dello anno
scolastico  1973-1974,  i candidati che per ragioni di eta' non erano
tenuti  a  frequentare,  come scuola dell'obbligo, la scuola media di
primo grado, purche' siano in possesso della licenza elementare.