Art. 2.

  Sono  tenuti  ad  assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o
massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale
nazionale  dei  massaggiatori  e massofisioterapisti ciechi istituito
con la legge 21 luglio 1961, n. 686:
    a)  gli  enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura
da  cui  dipendono ospedali generali, quando l'ospedale abbia piu' di
200  posti-letto;  ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700,
dovra'  essere  assunta  una  unita' ogni 300 posti-letto eccedenti i
700;
    b)    gli    ospedali   specializzati   per   cure   ortopediche,
traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche,
idroterapiche,  balneotermali,  cinetiche,  massoterapiche  o miste o
comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti-letto.
  Gli ospedali di cui al comma precedente sono tenuti a istituire nei
rispettivi  ordinamenti,  ove  non  esista,  il  ruolo  organico  dei
massaggiatori   e   massofisioterapisti   con   apposito   decreto  o
deliberazione   sottoposti   ai   normali   controlli   degli  organi
competenti,   anche   in   deroga  alle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  che  fanno  divieto  di  assunzione di personale senza
concorso.
  Sono    ugualmente    tenuti    ad    assumere,   indipendentemente
dall'esistenza  del  ruolo,  un  massaggiatore  o massofisioterapista
cieco  diplomato  e  iscritto  all'albo  professionale  nazionale dei
massaggiatori  e  massofisioterapisti  ciechi,  tutte le case di cura
generiche    o   policliniche   con   almeno   200   posti-letto   e,
indipendentemente dal numero dei posti-letto, tutte le case di cura e
le  cliniche  specializzate,  i  centri,  gli  istituti climatici, le
stazioni  idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o
comunque  di  cure  fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque
denominati   e   di   qualsiasi  categoria,  ove  si  praticano  cure
ortopediche  o  cinetiche  o  massoterapiche  o miste, appartenenti a
persone o enti privati o comunque da essi gestiti.
  Gli  ospedali  e  gli istituti privati di cui al presente articolo,
nel caso che abbiano gia' alle loro dipendenze personale diplomato da
una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con
decreto  del  Ministro  per  la  sanita',  sono tenuti ad assumere un
massaggiatore   o  massofisioterapista  cieco  diplomato  e  iscritto
all'albo     professionale     nazionale    dei    massaggiatori    e
massofisioterapisti  ciechi  dalla data di cessazione dal servizio di
uno  dei  dipendenti  diplomati oppure in occasione della prima nuova
assunzione di tale personale dopo la entrata in vigore della presente
legge.