Art. 2. Sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686: a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l'ospedale abbia piu' di 200 posti-letto; ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700, dovra' essere assunta una unita' ogni 300 posti-letto eccedenti i 700; b) gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti-letto. Gli ospedali di cui al comma precedente sono tenuti a istituire nei rispettivi ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico dei massaggiatori e massofisioterapisti con apposito decreto o deliberazione sottoposti ai normali controlli degli organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza concorso. Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall'esistenza del ruolo, un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 posti-letto e, indipendentemente dal numero dei posti-letto, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri, gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti. Gli ospedali e gli istituti privati di cui al presente articolo, nel caso che abbiano gia' alle loro dipendenze personale diplomato da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', sono tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla data di cessazione dal servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione della prima nuova assunzione di tale personale dopo la entrata in vigore della presente legge.