Art. 3.

  I  massaggiatori  e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti
all'albo     professionale     nazionale    dei    massaggiatori    e
massofisioterapisti  ciechi  sono  tenuti  ad  esercitare  un  orario
lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere.
  Anche  per  quanto  concerne  il  trattamento economico e normativo
resta   salva   la  facolta'  degli  interessati  di  optare  per  un
trattamento  piu'  favorevole ove sia gia' previsto negli ordinamenti
degli ospedali e degli istituti privati presso i quali siano assunti,
nonche'  di  usufruire  di  ogni ulteriore miglioramento di carattere
giuridico ed economico stabilito legislativamente o concordato fra le
organizzazioni sindacali interessate.