Art. 3. I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi sono tenuti ad esercitare un orario lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere. Anche per quanto concerne il trattamento economico e normativo resta salva la facolta' degli interessati di optare per un trattamento piu' favorevole ove sia gia' previsto negli ordinamenti degli ospedali e degli istituti privati presso i quali siano assunti, nonche' di usufruire di ogni ulteriore miglioramento di carattere giuridico ed economico stabilito legislativamente o concordato fra le organizzazioni sindacali interessate.