Art. 4.

  I  massaggiatori  e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti
all'albo     professionale     nazionale    dei    massaggiatori    e
massofisioterapisti  ciechi,  i  quali alla data di entrata in vigore
della  presente legge risultino in servizio presso gli ospedali e gli
istituti privati, di cui al precedente articolo 2, vengono inquadrati
direttamente  nel  ruolo  organico  secondo  le  modalita'  di cui al
secondo e quarto comma del medesimo articolo 2.
  Ai  medesimi  e'  riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianita' del
servizio comunque prestato.