Art. 5.

  I  massaggiatori  privi  della  vista  diplomati  presso  la Scuola
nazionale  professionale  per  massofisioterapisti  ciechi di Firenze
prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno
diritto  ad  ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta
la    conversione    del    titolo    posseduto    nel   diploma   di
massofisioterapista,  equipollente  a tutti gli effetti al diploma di
cui all'articolo 1 della presente legge.
  Ai medesimi e' riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a
domanda,  dal  Ministero  del  lavoro  o  della  previdenza  sociale,
l'iscrizione  all'albo  professionale  nazionale  dei massaggiatori e
massofisioterapisti ciechi.