Art. 5. I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge. Ai medesimi e' riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro o della previdenza sociale, l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.