Art. 6.

  I  massaggiatori  privi di vista non diplomati presso una scuola di
massaggio  e  massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del
Ministro per la sanita', i quali alla data di entrata in vigore della
presente  legge  risultino  in servizio da almeno cinque anni in tale
qualita'  presso  gli  ospedali  e  gli  istituti  privati, di cui al
precedente   articolo   2,   o   abbiano  esercitato  abitualmente  e
direttamente tale attivita' per il medesimo periodo di tempo, saranno
ammessi a sostenere una prova di idoneita' presso la scuola nazionale
professionale  per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto nazionale
dei  ciechi  di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, o
altre  scuole  debitamente  autorizzate,  entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  A tal fine gli interessati dovranno far pervenire domanda entro sei
mesi   dalla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
direttamente  alla scuola suddetta, corredandola di un certificato di
servizio  rilasciato  dalla  direzione  dell'amministrazione,  ente o
istituto,  pubblico  o privato, presso il quale esercitano la propria
attivita' e vistato dal medico provinciale. La direzione della scuola
suddetta  e'  tenuta,  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della   presente   legge,   a  costituire  una  apposita  commissione
esaminatrice  composta dal direttore della scuola medesima, da almeno
due docenti titolari presso la scuola, dal medico provinciale o da un
suo  delegato e da un rappresentante dell'Unione italiana dei ciechi.
I   criteri   della   prova  di  idoneita'  saranno  stabiliti  dalla
commissione  medesima  in  apposite riunioni preliminari e comunicati
agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione.
  Il  diploma  di  idoneita'  conseguito  abilita all'esercizio della
professione     sanitaria     ausiliaria     di    massaggiatore    e
massofisioterapista ed e' equipollente a tutti gli effetti al diploma
di cui all'articolo 1 della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 maggio 1971

                               SARAGAT

                                                 COLOMBO - MARIOTTI -
                                                         DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO