Art. 6. I massaggiatori privi di vista non diplomati presso una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio da almeno cinque anni in tale qualita' presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, o abbiano esercitato abitualmente e direttamente tale attivita' per il medesimo periodo di tempo, saranno ammessi a sostenere una prova di idoneita' presso la scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, o altre scuole debitamente autorizzate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente alla scuola suddetta, corredandola di un certificato di servizio rilasciato dalla direzione dell'amministrazione, ente o istituto, pubblico o privato, presso il quale esercitano la propria attivita' e vistato dal medico provinciale. La direzione della scuola suddetta e' tenuta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire una apposita commissione esaminatrice composta dal direttore della scuola medesima, da almeno due docenti titolari presso la scuola, dal medico provinciale o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Unione italiana dei ciechi. I criteri della prova di idoneita' saranno stabiliti dalla commissione medesima in apposite riunioni preliminari e comunicati agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione. Il diploma di idoneita' conseguito abilita all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista ed e' equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: COLOMBO