Art. 2.

  I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fino
al  grado  di  maresciallo  capo e gradi, corrispondenti, iscritti in
quadro  di  avanzamento  o  giudicati  idonei una o piu' volte ma non
iscritti  in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire
la  promozione od essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai
limiti  di  eta'  per la cessazione dal servizio permanente o perche'
divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche'
deceduti,  sono  promossi  al grado superiore in eccedenza dal giorno
precedente  a  quello  del  raggiungimento  dei  limiti di eta' o del
giudizio  di  permanente  inabilita'  o del decesso. Nel primo caso i
sottufficiali  promossi  sono  collocati nella riserva applicandosi i
limiti  di  eta'  del  grado  rivestito  prima  della promozione, nel
secondo  caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o
in congedo assoluto a seconda della idoneita'.