Art. 3. Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento e il giudizio di idoneita' sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione.