Art. 3.

  Le   disposizioni   degli  articoli  precedenti  sono  estese  agli
ufficiali  e  ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
  Per  i  sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
l'iscrizione in quadro di avanzamento e il giudizio di idoneita' sono
sostituiti  dalla  inclusione nelle aliquote di scrutinio seguita dal
giudizio favorevole per la promozione.