Art. 4.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1967, esclusa la
corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza.
All'onere di lire 145 milioni, derivante dall'attuazione della
presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede quanto a lire
121 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo e quanto a lire 24 milioni mediante riduzione di
pari importo del capitolo 1446 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno per il ripetuto anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1971
SARAGAT
COLOMBO - TANASSI -
FERRARI AGGRADI -
RESTIVO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO