Art. 4. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1967, esclusa la corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza. All'onere di lire 145 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede quanto a lire 121 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 24 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il ripetuto anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 luglio 1971 SARAGAT COLOMBO - TANASSI - FERRARI AGGRADI - RESTIVO - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO