Art. 4. 
 
  La presente legge  ha  effetto  dal  1  gennaio  1967,  esclusa  la
corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza. 
  All'onere di lire  145  milioni,  derivante  dall'attuazione  della
presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede quanto a  lire
121 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo  n.  3523
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario medesimo e quanto a lire 24 milioni mediante riduzione di
pari importo del capitolo 1446 dello stato di previsione della  spesa
del Ministero dell'interno per il ripetuto anno finanziario. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 luglio 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                  COLOMBO - TANASSI - 
                                                    FERRARI AGGRADI - 
                                                      RESTIVO - PRETI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO