Art. 10. Agli insegnanti con nomina a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, e competono le prestazioni dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, a favore del quale sono sottoposti alla ritenuta prevista dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1957, n. 93.