Art. 10.

  Agli  insegnanti  con  nomina a tempo indeterminato si applicano le
disposizioni  di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1966,
n. 1077, e competono le prestazioni dell'Ente nazionale di assistenza
magistrale, a favore del quale sono sottoposti alla ritenuta prevista
dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1957, n. 93.