Art. 12. L'amministrazione scolastica e' tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a dieci. Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria. Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, e' consentito derogare al limite previsto dal primo comma del presente articolo purche' gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque. Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non puo' essere superiore a 25 anche ai fini delle attivita' integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1. Qualora all'insegnante siano affidate piu' classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni e' di 10. Alla continuita' del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. Gli articoli 100, 101, 102, 103, 329 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.