Art. 12. 
 
  L'amministrazione scolastica e' tenuta a provvedere alla istruzione
dei fanciulli obbligati  nei  luoghi  ove  questi,  entro  il  raggio
determinato dal comma seguente,  siano  in  numero  non  inferiore  a
dieci. 
  Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che  abitino  nel
raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria. 
  Qualora manchino le strade o comunque sia  impossibile  trasportare
gli obbligati ad una scuola vicina, e' consentito derogare al  limite
previsto dal primo comma del presente articolo purche' gli  obbligati
siano in numero non inferiore a cinque. 
  Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un  solo
insegnante non puo'  essere  superiore  a  25  anche  ai  fini  delle
attivita'  integrative  e  degli   insegnamenti   speciali   di   cui
all'articolo 1. 
  Qualora  all'insegnante  siano  affidate  piu'  classi,  in  orario
normale, il numero massimo degli alunni e' di 10. 
  Alla continuita' del servizio, in caso  di  assenza  del  titolare,
provvede il direttore didattico, affidando  la  classe  in  supplenza
temporanea ad insegnanti non di  ruolo,  secondo  norme  che  saranno
dettate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. 
  Gli articoli 100, 101, 102, 103, 329 del regio  decreto  26  aprile
1928, n. 1297, sono abrogati.