Art. 14.

  Nella  prima  applicazione della presente legge, in deroga a quanto
previsto  dall'articolo  4,  si  procedera'  all'aggiornamento  della
graduatoria  provinciale permanente con i criteri di cui all'articolo
11  entro  il  30  settembre  1971 prima, comunque, di procedere agli
adempimenti previsti dall'articolo 5 della presente legge.