Art. 16.

  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  lire  3.750  milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con
corrispondente   riduzione  del  capitolo  n.  3523  dello  stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario medesimo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 settembre 1971

                               SARAGAT

                                                   COLOMBO - MISASI -
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO