Art. 16. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.750 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 settembre 1971 SARAGAT COLOMBO - MISASI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO