Art. 3.

  La  commissione  giudicatrice  di  ciascun  concorso dispone di 100
punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta
e quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli.
  La  determinazione  dei titoli e la relativa tabella di valutazione
sono  disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un
massimo  di  14  punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di
servizio, di 1 punto alle benemerenze.
  I  candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su
125,  oppure  una  media  di  sette decimi nelle prove di esame, e in
entrambi  i  casi  non  meno  di  sei  decimi in ciascuna prova, sono
iscritti  in  un'unica  graduatoria  di  merito nell'ordine derivante
dalla  somma  dei  punti  attribuiti  alle  prove d'esame e di quelli
attribuiti ai titoli.
  I   candidati   che,   in   possesso   dei   titoli  richiesti  per
l'insegnamento  nelle  classi  differenziali e nelle scuole speciali,
intendano  conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda
di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione.
  Per  la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale
sono  compilate  graduatorie  distinte, a seconda del tipo di scuola,
nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di
merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti.
  La  nomina  dei  vincitori  a  posti  di  scuola normale, di scuola
speciale  e  di  classe differenziale avviene seguendo l'ordine delle
rispettive   graduatorie,   tenendo   conto  delle  riserve  e  delle
preferenze previste dalle leggi vigenti.
  I  candidati  che hanno riportato nelle prove d'esame una media non
inferiore  agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti
nelle  graduatorie  di  merito  e non compresi tra i vincitori, hanno
diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti
pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.
  I  primi due commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote del
10 per cento di cui al precedente comma.
  I  posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi,
per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri
candidati  iscritti  nella graduatoria di merito secondo i precedenti
criteri.