Art. 4.

  Dopo  l'espletamento  di  ogni concorso e la conseguente nomina dei
vincitori, si procede all'aggiornamento delle graduatorie provinciali
permanenti, dalle quali saranno cancellati tutti i candidati nominati
in ruolo e quelli che hanno rinunciato alla nomina.
  I  commi quinto e sesto dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966,
n. 574, sono abrogati.