Art. 4. Dopo l'espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si procede all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo e quelli che hanno rinunciato alla nomina. I commi quinto e sesto dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.