Art. 5.

  Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati
in  ruolo  per  la  meta'  dei  posti del ruolo normale eventualmente
vacanti  e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia,
dopo  che  siano  stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5
della  legge  27  novembre  1954,  n.  1170, e per la meta' dei posti
vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e
tenendo  conto  delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi
vigenti.
  Un quarto di posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal
capoluogo  di  provincia  e' riservato per eventuali trasferimenti da
altre  province e non puo' essere messo a concorso ne' assegnato agli
iscritti nella graduatoria provinciale permanente.
  I  posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per
trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del
presente articolo.
  Gli  iscritti  nella graduatoria provinciale permanente all'entrata
in  vigore  della presente legge, che abbiano persone a carico per le
quali  sia  prevista  la  corresponsione  delle  quote di aggiunta di
famiglia,  e  che non siano nominati per effetto della loro posizione
in  graduatoria,  hanno  diritto,  per  l'immissione in ruolo, ad una
riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili.
  Gli  insegnanti  idonei  che  intendano chiedere l'iscrizione nella
graduatoria provinciale permanente di una provincia diversa da quella
nella  quale  hanno  conseguito  l'idoneita'  e  nella quale comunque
risultino  gia' residenti, possono ottenere il trasferimento solo per
quelle  province ove le graduatorie stesse risultino esaurite, dietro
domanda presentata non oltre il 10 agosto.
  Gli  insegnanti  che abbiano la residenza da almeno tre mesi in una
provincia   ove  le  graduatorie  non  risultino  esaurite,  potranno
ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingente di posti
non  superiore  ad  un  quarto di quelli destinati all'assunzione nei
ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente articolo.
  Gli  insegnanti  saranno  iscritti  nella  graduatoria  provinciale
permanente in base al punteggio complessivamente spettante.
  Le   domande   di  trasferimento  da  una  graduatoria  provinciale
permanente   all'altra   debbono   essere   presentate   subito  dopo
l'aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalita' stabilite
con  apposita  ordinanza  ministeriale nella quale dovra' essere reso
noto  l'elenco  delle province dove risultino esaurite le graduatorie
provinciali permanenti.