Art. 7. Per il conferimento degli incarichi e' costituita ogni anno, presso il provveditorato agli studi, una commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonche' di formulare le relative proposte di nomina. La commissione, nominata dal provveditore agli studi, e' composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo. Se le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e cosi' successivamente di cinquecento in cinquecento domande. Ai componenti la commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41, e successive modificazioni. I maestri e i direttori didattici di cui al terzo comma sono nominati dal provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati piu' rappresentativi, che organizzano su scala nazionale il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari. Agli stessi fini, e' costituita annualmente, con le stesse modalita', presso il provveditorato agli studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali. L'ispettrice scolastica o la direttrice didattica e le insegnanti di ruolo debbono appartenere ai ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale personale, e' chiamato a far parte della commissione il corrispondente personale delle scuole elementari.