Art. 7.

  Per il conferimento degli incarichi e' costituita ogni anno, presso
il  provveditorato  agli  studi,  una  commissione  con il compito di
esaminare  le  domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed
aggiornare  le graduatorie, nonche' di formulare le relative proposte
di nomina.
  La  commissione,  nominata dal provveditore agli studi, e' composta
di  un  ispettore  scolastico  o  di  un  direttore  didattico che la
presiede,   di   un   impiegato   della   carriera  di  concetto  del
provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo.
  Se  le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano
altri  due commissari scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra
i  maestri,  e  cosi'  successivamente  di cinquecento in cinquecento
domande.
  Ai  componenti  la  commissione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo  3  della  legge  31  gennaio  1953, n. 41, e successive
modificazioni.
  I  maestri  e  i  direttori  didattici  di  cui al terzo comma sono
nominati  dal  provveditore  agli  studi  su  proposta  degli  organi
provinciali  dei  sindacati  piu' rappresentativi, che organizzano su
scala  nazionale  il  personale  direttivo  e insegnante delle scuole
elementari.
  Agli   stessi  fini,  e'  costituita  annualmente,  con  le  stesse
modalita',  presso il provveditorato agli studi, apposita commissione
per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali.
  L'ispettrice  scolastica  o la direttrice didattica e le insegnanti
di  ruolo  debbono appartenere ai ruoli delle scuole materne statali.
In  mancanza  di  tale  personale,  e'  chiamato  a  far  parte della
commissione il corrispondente personale delle scuole elementari.