Art. 8.

  Salvo  quanto disposto dall'articolo 9, gli insegnanti con incarico
a tempo indeterminato - nel caso che allo inizio dell'anno scolastico
non   si  abbia  disponibilita'  di  posti  -  hanno  la  precedenza,
nell'ambito  della  medesima  provincia e unicamente secondo l'ordine
delle rispettive nomine, nel conferimento dei posti - compresi quelli
per  le  attivita'  integrative  e  gli  insegnamenti speciali di cui
all'articolo 1 - che, dopo l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo
in  soprannumero,  siano  vacanti  o disponibili successivamente alla
data  di  inizio  dell'anno  scolastico  e  fino  al momento in cui i
provveditori  agli  studi  possono  disporre nomine. Nel caso che sia
possibile   conferire   uno   dei   posti   predetti,  l'incarico  e'
ripristinato senza soluzione di continuita'; il trattamento economico
compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6.