Art. 9.

  Gli  insegnanti  con  nomina  a  tempo  indeterminato,  in servizio
nell'anno  scolastico  1970-71,  non  possono  essere  licenziati per
indisponibilita'  di  posti  fino  a  quando  non saranno immessi nei
ruoli.  La  norma  e' estesa agli insegnanti con supplenza annuale in
servizio nell'anno scolastico 1970-71.
  Gli  insegnanti  che  non  abbiano conseguito la nomina per cause a
loro  non  imputabili  nell'anno  scolastico  1970-71  e  che abbiano
prestato  almeno  tre  anni  di  servizio,  di  cui  uno  nell'ultimo
quinquennio,  saranno  riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e
godranno dei benefici di cui al comma precedente.
  Le  norme  di  cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri
delle  scuole speciali, delle classi differenziali ed agli insegnanti
di materie speciali.
  Nel  caso  di  indisponibilita'  di posti, gli insegnanti di cui ai
commi  primo,  secondo  e terzo del presente articolo sono impiegati,
secondo   le   norme   che   regolano   l'utilizzazione  dei  maestri
appartenenti  al ruolo in soprannumero, anche ai fini delle attivita'
integrative  e  degli  insegnamenti  speciali di cui all'articolo 1 e
presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.
  Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio
nell'anno  scolastico  1970-71,  che  abbiano  diritto all'incarico a
tempo  indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, non possono
essere    licenziate    per    indisponibilita'    di   posti,   fino
all'espletamento  del  primo concorso previsto dall'articolo 28 della
legge  18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse nelle
graduatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse
nei ruoli.