La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli oneri derivanti dalle progettazioni e dalle direzioni artistiche delle opere previste dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e quelli relativi all'espletamento del concorso ed alla formazione del piano o dei piani particolareggiati indicati dall'articolo 6 della predetta legge n. 126, nonche' alla corresponsione dei premi, questi per un ammontare complessivo massimo di lire 35 milioni, da assegnarsi al progetto vincente ed agli altri ritenuti meritevoli, gravano sull'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126. Il terzo comma del citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e' soppresso.