Art. 2. L'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale dei rioni "Sassi" di Matera e del prospiciente altipiano murgico, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico. L'oggetto, le modalita', gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e cosi' composta: 1) dal sindaco della citta' di Matera, che la presiede; 2) da tre consiglieri del comune di Matera, di cui uno in rappresentanza della minoranza; 3) da due consiglieri regionali; 4) dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata; 5) dal soprintendente ai monumenti e dal soprintendente alle antichita' della Basilicata; 6) dall'ingegnere capo del genio civile di Matera; 7) da due esperti in materia urbanistica designati dall'Istituto nazionale di urbanistica;. 8) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici; 9) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali nazionali. La commissione, a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito delle somme disponibili, stabilisce il numero e l'ammontare dei premi da assegnare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Al giudizio della stessa commissione e' affidata la scelta del progetto vincente. Al vincitore o ai vincitori del concorso e' affidato l'incarico di formare il piano o i piani particolareggiati; ciascun piano particolareggiato dovra' essere redatto entro sei mesi dalla data di affidamento dell'incarico". Il concorso dovra' essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.