Art. 2.
L'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e' sostituito
dal seguente:
"Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato, in deroga alle
vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di
progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a
bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri
per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la
utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale dei rioni "Sassi"
di Matera e del prospiciente altipiano murgico, quale zona di
interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed
etnografico.
L'oggetto, le modalita', gli obblighi ed i termini del bando di
concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del
Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione, e cosi' composta:
1) dal sindaco della citta' di Matera, che la presiede;
2) da tre consiglieri del comune di Matera, di cui uno in
rappresentanza della minoranza;
3) da due consiglieri regionali;
4) dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata;
5) dal soprintendente ai monumenti e dal soprintendente alle
antichita' della Basilicata;
6) dall'ingegnere capo del genio civile di Matera;
7) da due esperti in materia urbanistica designati dall'Istituto
nazionale di urbanistica;.
8) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro per la
pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici;
9) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi
ordini professionali nazionali.
La commissione, a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito
delle somme disponibili, stabilisce il numero e l'ammontare dei premi
da assegnare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Al
giudizio della stessa commissione e' affidata la scelta del progetto
vincente.
Al vincitore o ai vincitori del concorso e' affidato l'incarico di
formare il piano o i piani particolareggiati; ciascun piano
particolareggiato dovra' essere redatto entro sei mesi dalla data di
affidamento dell'incarico".
Il concorso dovra' essere espletato entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.