Art. 3.

  All'articolo 7 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Le   opere   ed   i   lavori   previsti  dal  piano  o  dai  piani
particolareggiati e diretti alla riutilizzazione degli immobili dello
Stato,  ove tale riutilizzazione sia prevista dal progetto dichiarato
vincente  del  concorso di cui al precedente articolo 6, sono attuati
in  deroga  a  quanto  disposto dal primo comma dell'articolo 9 della
legge  17  maggio  1952,  n.  619,  relativamente  all'obbligo  della
chiusura  degli  ambienti  sgombrati  ed alla necessita' di impedirne
qualsiasi utilizzazione".