Art. 4. Per il completamento del trasferimento in nuova sede di quelle parti dei rioni "Sassi" i cui ambienti siano dichiarati inabitabili e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 450 milioni ripartita in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1972. Per l'attuazione del piano o dei piani particolareggiati di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, nonche' per gli oneri relativi alla progettazione e direzione artistica dei lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati, e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 3.550 milioni, ripartita in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1971; lire 850 milioni per l'anno 1972 e lire 1.000 milioni per l'anno 1973. Le spese previste dai commi precedenti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1971, si provvede, per lire 1.350 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e per lire 650 milioni mediante riduzione di pari importo del corrispondente capitolo dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1971. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.