Art. 4.

  Per  il  completamento  del  trasferimento  in nuova sede di quelle
parti  dei  rioni "Sassi" i cui ambienti siano dichiarati inabitabili
e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di lire 450 milioni ripartita in
ragione  di  lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1971 e lire
150 milioni per l'anno finanziario 1972.
  Per  l'attuazione  del  piano  o dei piani particolareggiati di cui
all'articolo  6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, nonche' per gli
oneri  relativi  alla  progettazione e direzione artistica dei lavori
previsti  dal piano o dai piani particolareggiati, e' autorizzata una
ulteriore  spesa  di lire 3.550 milioni, ripartita in ragione di lire
1.700  milioni  per  l'anno  1971; lire 850 milioni per l'anno 1972 e
lire 1.000 milioni per l'anno 1973.
  Le spese previste dai commi precedenti saranno iscritte nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
  All'onere  di  lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della
presente  legge, per l'anno 1971, si provvede, per lire 1.350 milioni
mediante  riduzione  di pari importo del capitolo 5381 dello stato di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1970  e  per lire 650 milioni mediante riduzione di pari
importo  del corrispondente capitolo dello stesso stato di previsione
per l'anno finanziario 1971.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.