Art. 5. Gli alloggi da costruire ai sensi degli articoli 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, possono essere realizzati anche con superficie inferiore a metri quadrati 65, purche' siano da assegnare a famiglie costituite da una sola persona e siano composti in edifici con servizi centralizzati.