Art. 10.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per
l'anno finanziario 1972 si provvede:
a) con le somme che affluiscono allo stato di previsione
dell'entrata ai sensi della lettera a) del precedente articolo 9;
b) quanto a lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente
importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.