Art. 2.

  Chiunque  esercita una delle attivita' previste all'articolo 1 deve
porre  a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticita' e
di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque
si trovino nell'esercizio o nell'esposizione.
  All'atto  della  vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore
dell'esposizione   e'   tenuto   a  rilasciare  all'acquirente  copia
fotografica  dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione
di  autenticita'  e  indicazione  della  provenienza,  recanti la sua
firma.