Art. 3.

  Chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffa', altera o
riproduce  un'opera  di pittura, scultura o grafica, od un oggetto di
antichita'  o  di  interesse storico od archeologico e' punito con la
reclusione  da  tre  mesi  fino a quattro anni e con la multa da lire
centomila fino a lire tre milioni.
  Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  anche senza aver concorso nella
contraffazione,  alterazione  o  riproduzione,  pone  in commercio, o
detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio
dello  Stato,  o  comunque  pone  in  circolazione,  come  autentici,
esemplari  contraffatti,  alterati  o riprodotti di opere di pittura,
scultura,  grafica  o  di  oggetti  di  antichita',  o  di oggetti di
interesse storico od archeologico.