Art. 4. Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace: 1) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti; 2) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita', come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti.