Art. 4.

  Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace:
    1)   chiunque,  conoscendone  la  falsita',  autentica  opere  od
oggetti,  indicati  nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o
riprodotti;
    2) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni,
apposizione  di  timbri  od  etichette  o  con  qualsiasi altro mezzo
accredita  o  contribuisce  ad accreditare, conoscendone la falsita',
come  autentici  opere  od oggetti, indicati nei precedenti articoli,
contraffatti, alterati o riprodotti.