Art. 7. 
 
  E'  sempre  ordinata  la  confisca  degli  esemplari  contraffatti,
alterati o riprodotti  delle  opere  o  degli  oggetti  indicati  nei
precedenti articoli, salvo che  si  tratti  di  cose  appartenenti  a
persona estranea al reato. 
  Delle cose confiscate ai sensi  del  comma  precedente  e  vietata,
senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.