Art. 8.

  Le  disposizioni  penali  previste  ai  precedenti  articoli non si
applicano  a  chi  riproduce,  detiene,  pone in vendita o altrimenti
diffonde  copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero
copie  od  imitazioni di oggetti di antichita' o di interesse storico
od  archeologico,  dichiarati  espressamente  non autentici, all'atto
della  esposizione  o  della  vendita,  mediante  annotazione scritta
sull'opera  o  sull'oggetto  o,  quando  cio' non e' possibile per la
natura  o  le  dimensioni  della  copia  o  dell'imitazione, mediante
dichiarazione  rilasciata all'atto della esposizione o della vendita.
Non  si  applicano  del  pari  ai  restauri artistici che non abbiano
ricostruito in modo determinante l'opera originale.
  Nelle  vendite  alle  aste  dei  corpi  di  reato, e' fatto obbligo
all'ufficio  procedente di provvedere alle forme di pubblicita', alle
annotazioni  e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative
alla non autenticita' delle opere ed oggetti confiscati.