Art. 9. 
 
  Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti  articoli,
fino a quando non sia istituito  l'albo  dei  consulenti  tecnici  in
materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati
dal Ministro per  la  pubblica  istruzione,  il  quale  e'  tenuto  a
sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si
assume la non autenticita', la designazione della competente  sezione
del Consiglio superiore delle belle arti. 
  Nei casi di opere d'arte moderna  e  contemporanea  il  giudice  e'
tenuto altresi' ad assumere come testimone  l'autore  a  cui  l'opera
d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 20 novembre 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                              COLOMBO - MISASI - GAVA 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO