Art. 14.

  Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione in
caso di trasferimento della proprieta' dei relativi impianti, a norma
dell'art.  16,  decimo  comma,  della  legge,  il  proprietario  deve
presentare  domanda  in  carta  bollata  al  prefetto  competente per
territorio  ovvero,  qualora risulti proprietario di impianti ubicati
in  diverse  province,  al  Ministro  per l'industria, il commercio e
l'artigianato.
  La  domanda  deve  essere  sottoscritta anche da colui a favore del
quale  e'  chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare
tutti  gli  elementi atti a identificare l'impianto o gli impianti di
cui trattasi.
  Il  trasferimento  della concessione puo' essere autorizzato solo a
favore  di  chi sia in possesso dei requisiti prescritti, sempre che,
per effetto del trasferimento, non si determini una concentrazione di
impianti   che  possa  turbare  il  regolare  andamento  del  sistema
distributivo in atto nella provincia.
  La  concessione,  dopo il perfezionamento dell'atto di cessione, e'
intestata al nuovo titolare.