Art. 14. Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione in caso di trasferimento della proprieta' dei relativi impianti, a norma dell'art. 16, decimo comma, della legge, il proprietario deve presentare domanda in carta bollata al prefetto competente per territorio ovvero, qualora risulti proprietario di impianti ubicati in diverse province, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. La domanda deve essere sottoscritta anche da colui a favore del quale e' chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti a identificare l'impianto o gli impianti di cui trattasi. Il trasferimento della concessione puo' essere autorizzato solo a favore di chi sia in possesso dei requisiti prescritti, sempre che, per effetto del trasferimento, non si determini una concentrazione di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto nella provincia. La concessione, dopo il perfezionamento dell'atto di cessione, e' intestata al nuovo titolare.