Art. 17. Le nuove concessioni richieste ai sensi del precedente art. 16 sono rilasciate con il solo accertamento della idoneita' tecnica delle attrezzature dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attivita' di distribuzione e senza tener conto del limite numerico stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Tuttavia, qualora l'impianto non sia stato condotto direttamente, deve essere accertato anche il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento. I titolari di autorizzazioni o concessioni di cui al precedente art. 16 che non presentano entro i termini previsti dall'articolo stesso la domanda per la nuova concessione o che, avendola presentata, non la ottengano, possono mantenere in esercizio i relativi impianti fino alla scadenza dei termini previsti dal sesto comma dell'art. 16 della legge.