Art. 17.

  Le nuove concessioni richieste ai sensi del precedente art. 16 sono
rilasciate  con  il  solo  accertamento della idoneita' tecnica delle
attrezzature   dell'impianto   al   sicuro  e  regolare  espletamento
dell'attivita'  di  distribuzione  e  senza  tener  conto  del limite
numerico  stabilito  dal  Ministro  per  l'industria,  il commercio e
l'artigianato   ai   sensi  dell'art.  3  del  presente  regolamento.
Tuttavia,  qualora  l'impianto  non  sia stato condotto direttamente,
deve  essere accertato anche il possesso di tutti gli altri requisiti
prescritti dalla legge e dal presente regolamento.
  I  titolari  di  autorizzazioni  o concessioni di cui al precedente
art.  16  che  non  presentano entro i termini previsti dall'articolo
stesso   la   domanda  per  la  nuova  concessione  o  che,  avendola
presentata,  non  la  ottengano,  possono  mantenere  in  esercizio i
relativi  impianti  fino alla scadenza dei termini previsti dal sesto
comma dell'art. 16 della legge.