Art. 18. Le concessioni previste dalle presenti norme cessano: a) per scadenza del termine; b) per decadenza del concessionario; c) per revoca per motivi di pubblico interesse. La decadenza e la revoca sono disposte con decreto motivato dall'autorita' concedente, da emanare nella stessa forma dell'atto revocato. La decadenza e' disposta per inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 16 della legge, dal presente regolamento e dal decreto di concessione, quando l'inadempienza sia riconosciuta di tale gravita' da compromettere la sicurezza o da turbare la continuita' e regolarita' del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti. Il decreto di decadenza o di revoca stabilisce il giorno di cessazione dell'esercizio dell'impianto. La scadenza del termine, la decadenza o la revoca comportano l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti relativi salva contraria disposizione contenuta negli atti di concessione o diverso accordo stabilito tra le parti. Se non sia ordinata la riduzione in pristino delle superfici occupate il concessionario sara' indennizzato per il solo valore residuo degli impianti da determinare mediante stima dell'ufficio tecnico erariale, in caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse. L'indennizzo di cui al precedente comma non e' dovuto nel caso in cui il concessionario ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'autorita' competente potra' rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma dell'art. 3 del presente regolamento, sempreche' lo interessato risulti in possesso dei requisiti prescritti. La riduzione in pristino dovra' essere eseguita nei termini e con le modalita' stabiliti dalle amministrazioni alle quali appartengono le superfici occupate.