Art. 18.

  Le concessioni previste dalle presenti norme cessano:
    a) per scadenza del termine;
    b) per decadenza del concessionario;
    c) per revoca per motivi di pubblico interesse.
  La  decadenza  e  la  revoca  sono  disposte  con  decreto motivato
dall'autorita'  concedente,  da  emanare nella stessa forma dell'atto
revocato.
  La  decadenza  e'  disposta per inosservanza degli obblighi imposti
dall'art.  16  della legge, dal presente regolamento e dal decreto di
concessione,  quando l'inadempienza sia riconosciuta di tale gravita'
da   compromettere  la  sicurezza  o  da  turbare  la  continuita'  e
regolarita' del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti.
  Il  decreto  di  decadenza  o  di  revoca  stabilisce  il giorno di
cessazione dell'esercizio dell'impianto.
  La  scadenza  del  termine,  la  decadenza  o  la revoca comportano
l'obbligo  della  riduzione  in  pristino delle superfici pubbliche e
demaniali   occupate   dagli   impianti   relativi   salva  contraria
disposizione  contenuta  negli  atti di concessione o diverso accordo
stabilito tra le parti.
  Se  non  sia  ordinata  la  riduzione  in  pristino delle superfici
occupate  il  concessionario  sara'  indennizzato  per il solo valore
residuo  degli  impianti  da  determinare mediante stima dell'ufficio
tecnico  erariale,  in caso di revoca della concessione per motivi di
pubblico interesse.
  L'indennizzo  di  cui al precedente comma non e' dovuto nel caso in
cui  il  concessionario ottenga, su sua richiesta, che la concessione
revocata  sia  sostituita con altra che l'autorita' competente potra'
rilasciare  in  aggiunta  al  numero massimo di concessioni fissato a
norma dell'art. 3 del presente regolamento, sempreche' lo interessato
risulti in possesso dei requisiti prescritti.
  La  riduzione  in pristino dovra' essere eseguita nei termini e con
le  modalita' stabiliti dalle amministrazioni alle quali appartengono
le superfici occupate.