Art. 27.

  Per  l'anno  1971  il  provvedimento di cui all'art. 3 del presente
regolamento e' emanato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
regolamento stesso.
  Il  provvedimento  di  cui  al precedente comma e' pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   entro   dieci  giorni  dalla  data  della  sua
emanazione.