Art. 28.

  All'installazione   degli   impianti   per   la  distribuzione  dei
carburanti  per  uso  di  autotrazione  si applicano lo art. 43 e gli
altri  articoli del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio
1934, n. 1303, compatibili con le norme del presente decreto.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1971

                               SARAGAT

                                               COLOMBO - GAVA - PRETI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1972
  Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 42. - CARUSO