Art. 12. 
 
  L'art. 32 del regolamento per il  servizio  farmaceutico  approvato
con regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1706,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico
provinciale il nome e cognome e la data di assunzione  degli  addetti
all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti  sono
i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti
ed  imperfezioni  che  impediscano  l'esercizio  professionale  della
farmacia e da malattie contagiose  in  atto  che  rendano  pericoloso
l'esercizio stesso. 
  Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli  stessi  dal
servizio. 
  Le suddette comunicazioni  devono  essere  trascritte  in  apposito
registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale".