Art. 13.

  Chi  intende  trasferire  una  farmacia  da  uno ad un altro locale
nell'ambito  della  sede,  per la quale fu concessa l'autorizzazione,
deve farne domanda al medico provinciale.
  Il  locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere
situato  ad  una  distanza  dagli  altri esercizi non inferiore a 200
metri  e  comunque  in  modo da soddisfare le esigenze degli abitanti
della zona.
  La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e
soglia delle farmacie.
  La  domanda  deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi
nell'albo  dell'ufficio  del  medico  provinciale  ed  in  quello del
comune.
  Il  decreto  di  trasferimento richiama quello di autorizzazione ed
indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico.