Art. 2. La pianta organica deve indicare: a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve avere in base all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475; b) le sedi farmaceutiche; c) la circoscrizione della zona di ciascuna delle sedi farmaceutiche; d) il numero delle farmacie esistenti.