Art. 2.

  La pianta organica deve indicare:
    a)  la  popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il
comune  deve  avere  in base all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n.
475;
    b) le sedi farmaceutiche;
    c)   la   circoscrizione   della  zona  di  ciascuna  delle  sedi
farmaceutiche;
    d) il numero delle farmacie esistenti.