Art. 5. Gli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio della farmacia devono far pervenire, entro il termine fissato dal bando, al medico provinciale che ha indetto il concorso la domanda in carta legale contenente l'indicazione del domicilio, l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso e la dichiarazione di non partecipare a piu' di tre concorsi provinciali, nonche' l'eventuale indicazione dei concorsi ai quali abbiano gia' presentato la domanda in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475. La domanda, entro il termine di presentazione, deve essere corredata come segue: 1) certificato, rilasciato dal comune di residenza a norma dell'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante: a) data e luogo di nascita; b) la residenza; c) lo stato di famiglia; d) il godimento dei diritti politici; 2) certificato generale del casellario giudiziario; 3) certificato medico comprovante che il concorrente e' di sana costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possono impedirgli l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio stesso. I concorrenti potranno essere sottoposti a visita medica di controllo, per accertare lo stato di salute; 4) certificato rilasciato dal competente ordine professionale, indicante: a) data di iscrizione all'albo; b) il titolo di studio posseduto con data, luogo ed universita' presso la quale e' stato conseguito; c) data e luogo in cui e' stata conseguita l'abilitazione professionale, ovvero estremi del decreto ministeriale di abilitazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378; 5) documenti, pubblicazioni e titoli di servizio che l'aspirante ritenga utile produrre nel proprio interesse. I servizi di direttore di farmacia e di collaboratore in farmacia devono risultare da certificati rilasciati dagli uffici dei medici provinciali, dai sindaci competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti. Gli altri certificati relativi alla pratica professionale sono rilasciati a seconda dei casi dalle autorita' competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti. I documenti devono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo. I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data di pubblicazione del bando nel Foglio annunzi legali della provincia.