Art. 5. 
 
  Gli aspiranti per  l'autorizzazione  all'esercizio  della  farmacia
devono far pervenire, entro il termine fissato dal bando,  al  medico
provinciale che ha indetto il concorso la  domanda  in  carta  legale
contenente l'indicazione del domicilio, l'ordine di preferenza  delle
sedi messe a concorso e la dichiarazione di non partecipare a piu' di
tre  concorsi  provinciali,  nonche'  l'eventuale   indicazione   dei
concorsi ai quali abbiano gia' presentato la domanda in  relazione  a
quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della  legge  2  aprile
1968, n. 475. 
  La  domanda,  entro  il  termine  di  presentazione,  deve   essere
corredata come segue: 
    1) certificato,  rilasciato  dal  comune  di  residenza  a  norma
dell'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante: 
      a) data e luogo di nascita; 
      b) la residenza; 
      c) lo stato di famiglia; 
      d) il godimento dei diritti politici; 
    2) certificato generale del casellario giudiziario; 
    3) certificato medico comprovante che il concorrente e'  di  sana
costituzione fisica, esente da difetti ed  imperfezioni  che  possono
impedirgli  l'esercizio  personale  della  farmacia  e  da   malattie
contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano
pericoloso l'esercizio stesso. 
    I concorrenti potranno  essere  sottoposti  a  visita  medica  di
controllo, per accertare lo stato di salute; 
    4) certificato rilasciato dal  competente  ordine  professionale,
indicante: 
      a) data di iscrizione all'albo; 
      b) il titolo di studio posseduto con data, luogo ed universita'
presso la quale e' stato conseguito; 
      c) data e luogo  in  cui  e'  stata  conseguita  l'abilitazione
professionale,   ovvero   estremi   del   decreto   ministeriale   di
abilitazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge  8  dicembre
1956, n. 1378; 
    5) documenti, pubblicazioni e titoli di servizio che  l'aspirante
ritenga utile produrre nel proprio interesse. 
  I servizi di direttore di farmacia e di collaboratore  in  farmacia
devono risultare da certificati rilasciati dagli  uffici  dei  medici
provinciali, dai sindaci competenti o dagli  ordini  provinciali  dei
farmacisti. Gli altri certificati relativi alla pratica professionale
sono rilasciati a seconda dei casi dalle autorita' competenti o dagli
ordini provinciali dei farmacisti. 
  I documenti devono essere in regola con le disposizioni della legge
sul bollo. 
  I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3) e  4)  devono  essere  di
data non anteriore ai tre mesi dalla data di pubblicazione del  bando
nel Foglio annunzi legali della provincia.