Art. 7.

  Delle   deliberazioni   prese  dalla  commissione  e  di  tutte  le
operazioni  di esame si deve redigere, giorno per giorno, un processo
verbale  che  deve  essere  sottoscritto  da tutti i commissari e dal
segretario.
  La  commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti
dichiarati  idonei  secondo  l'ordine  di  valutazione  conseguito da
ciascuno di essi, risultante dalla somma:
    a) dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli;
    b) dei punti conseguiti nella prova pratica;
    c) dei punti conseguiti nella prova orale.
  I punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore
si  aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non
possono superare i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.
  A  parita'  di punti nella graduatoria sono osservate le preferenze
stabilite  nel  regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato
dall'art.  5  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.