Art. 12.

  Coloro  che,  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della
presente  legge, siano stati imputati o condannati per reati militari
determinati  da  obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni
dalla  data  stessa,  presentare  la  domanda  di  cui  al precedente
articolo   2,  dichiarando  di  assoggettarsi  alla  prestazione  del
servizio  militare  non  armato  o del servizio sostitutivo civile ai
sensi  del  precedente  articolo  5.  Il  Ministro per la difesa deve
provvedere  alla  decisione  sulle  domande nel termine abbreviato di
trenta giorni dalla presentazione della domanda.
  La  inosservanza  del  termine  di cui al comma precedente comporta
accoglimento della domanda.
  La  competente  autorita' giudiziaria sospende l'azione penale fino
alla decisione del Ministro.
  In  caso  di  accoglimento della domanda cessano gli effetti penali
delle  sentenze  di  condanna  gia'  pronunciate,  anche  se divenute
irrevocabili.  Il  tempo  trascorso  in  stato  di  detenzione  sara'
computato  in  diminuzione  della  durata  prescritta per il servizio
militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.
  In  ogni  caso,  se il tempo trascorso in stato di detenzione sara'
stato  superiore  ad  un  anno,  il detenuto sara' inviato in congedo
illimitato.