Art. 12. Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro per la difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di trenta giorni dalla presentazione della domanda. La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda. La competente autorita' giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro. In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna gia' pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sara' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile. In ogni caso, se il tempo trascorso in stato di detenzione sara' stato superiore ad un anno, il detenuto sara' inviato in congedo illimitato.