Art. 13. Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - TANASSI - GONELLA - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA