Art. 13.

  Gli  arruolati  che  alla  data di entrata in vigore della presente
legge  siano  in  attesa  di  chiamata  alle armi possono produrre ai
competenti  organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della
presente  legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 dicembre 1972

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - TANASSI -
                                                      GONELLA - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA