Art. 2. I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a cui appartengono o alla quale sono stati rinviati. Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.