Art. 2.

  I   giovani   indicati  nel  primo  comma  dell'articolo  1  devono
presentare  domanda  motivata  ai  competenti organi di leva entro 60
giorni  dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a
cui appartengono o alla quale sono stati rinviati.
  Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio
militare  per  i  motivi  previsti  dalla  legge,  che  non  avessero
presentato  la  domanda  nei  termini stabiliti dal comma precedente,
potranno  produrla  ai  predetti  organi di leva entro il 31 dicembre
dell'anno precedente alla chiamata alle armi.