Art. 3. Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerita' dei motivi addotti dal richiedente. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La presentazione alle armi e' sospesa sino a quando il Ministro per la difesa non si sia pronunciato sulla domanda.