Art. 3.

  Il  Ministro  per  la  difesa,  con  proprio  decreto, decide sulla
domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la
sincerita' dei motivi addotti dal richiedente.
  Il  Ministro  decide  entro  sei  mesi  dalla  presentazione  della
domanda.
  La presentazione alle armi e' sospesa sino a quando il Ministro per
la difesa non si sia pronunciato sulla domanda.