Art. 4. La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata con decreto del Ministro per la difesa ed e' composta come segue: da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente; da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro per la difesa; da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro per la pubblica istruzione; da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato; da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa. La commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validita' dei motivi addotti dal richiedente. La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non piu' di una volta. Il Ministro per la difesa ha facolta' di nominare una o piu' commissioni.