Art. 4.

  La  commissione  di  cui  all'articolo  precedente  e' nominata con
decreto del Ministro per la difesa ed e' composta come segue:
    da  un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato
dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;
    da  un  ufficiale  generale od ammiraglio in servizio permanente,
nominato dal Ministro per la difesa;
    da  un  professore  universitario  di ruolo di discipline morali,
designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
    da  un  sostituto  avvocato  generale  dello Stato, designato dal
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, sentito l'avvocato generale
dello Stato;
    da   un  esperto  in  psicologia  designato  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un funzionario della
carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.
  La  commissione  raccoglie  e  valuta  tutti  gli elementi utili ad
accertare la validita' dei motivi addotti dal richiedente.
  La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono
essere riconfermati non piu' di una volta.
  Il  Ministro  per  la  difesa  ha  facolta'  di nominare una o piu'
commissioni.