Art. 5.

  I  giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare
servizio  militare  non armato, o servizio sostitutivo civile, per un
tempo  superiore  di  otto  mesi alla durata del servizio di leva cui
sarebbero tenuti.
  Il  Governo  della  Repubblica  e'  autorizzato ad emanare le norme
regolamentari relative all'attuazione della presente legge.
  Qualora  l'interessato  opti per il servizio sostitutivo civile, il
Ministro  per  la  difesa,  nell'attesa dell'istituzione del Servizio
civile  nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o
corpi  di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela
e  incremento  del  patrimonio  forestale,  previa  stipulazione, ove
occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi
presso i quali avviene il distacco.