Art. 7. Colui che presta servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non puo' assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attivita' professionali. Il trasgressore sara' punito con la pena della reclusione fino ad un anno. Per colui che gia' si trovasse nell'esercizio delle attivita' e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.