Art. 7.

  Colui  che  presta  servizio  sostitutivo  civile nei modi previsti
dalla  presente legge, non puo' assumere impieghi o uffici pubblici o
privati  o  iniziare  attivita'  professionali. Il trasgressore sara'
punito con la pena della reclusione fino ad un anno.
  Per  colui  che  gia'  si trovasse nell'esercizio delle attivita' e
delle  funzioni  di  cui  al primo comma si applicano le disposizioni
valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.