Art. 8.

  Chiunque,  ammesso  ai  benefici  della  presente legge, rifiuta il
servizio  militare  non  armato  o  il servizio sostitutivo civile e'
punito,  se  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  con la
reclusione da due a quattro anni.
  Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca piu'
grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici
della  presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo,
il  servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo
1.
  La  espiazione  della  pena  esonera dalla prestazione del servizio
militare di leva.
  L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente
assegnati ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile,
nel  caso previsto dal primo comma, o di essere arruolati nelle Forze
armate,  nel caso previsto dal secondo comma. Sulla domanda decide il
Ministro  per  la difesa, sentita, nel caso di cui al primo comma, la
commissione  di  cui  all'articolo  4.  L'accoglimento  della domanda
sospende il processo o l'esecuzione della pena.
  Il  completamento del servizio assunto in conseguenza della domanda
di  cui  al  comma  precedente  estingue  il  reato e, se vi e' stata
condanna, fa cessare l'esecuzione della pena.