Art. 8. Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile e' punito, se il fatto non costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1. La espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva. L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile, nel caso previsto dal primo comma, o di essere arruolati nelle Forze armate, nel caso previsto dal secondo comma. Sulla domanda decide il Ministro per la difesa, sentita, nel caso di cui al primo comma, la commissione di cui all'articolo 4. L'accoglimento della domanda sospende il processo o l'esecuzione della pena. Il completamento del servizio assunto in conseguenza della domanda di cui al comma precedente estingue il reato e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della pena.