Art. 9.

  A  coloro  che siano stati ammessi a prestare servizio militare non
armato  o  servizio  sostitutivo  civile  e'  permanentemente vietato
detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli
articoli  28  e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza,
nonche' fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le
armi e le munizioni predette.
  E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza di rilasciare
o  rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio
delle attivita' di cui al comma precedente.
  Chi  trasgredisce  ai  divieti  di  cui  al  primo comma e' punito,
qualora  il  fatto non costituisca reato piu' grave, con l'arresto da
un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e,
inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.